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ENPI (2007 - 2013)

Strumento europeo di vicinato e partenariato
Da:   01 / 01 / 2007
  A:   31 / 12 / 2013
SettoreCooperazione - Relazioni esterne
DescrizioneStrumento europeo di vicinato e partenariato volto a fornire un’assistenza comunitaria finalizzata alla  creazione di una zona di prosperità e di buon vicinato tra l’Unione europea e i Paesi ed i territori limitrofi
Obiettivi

Strumento europeo di vicinato e partenariato volto a fornire un’assistenza comunitaria finalizzata alla  creazione di una zona di prosperità e di buon vicinato tra l’Unione europea e i Paesi ed i territori limitrofi (Algeria, Armenia, Autorità palestinese della Cisgiordania e di Gaza, Azerbaigian,
Bielorussia, Egitto, Federazione russa, Giordania, Georgia, Israele, Libano, Libia, Marocco, Moldavia,  Siria, Tunisia, Ucraina)

L’assistenza comunitaria mira a sostenere misure finalizzate al conseguimento di almeno uno dei seguenti obiettivi:

a) promuovere il dialogo politico e le riforme in campo politico;
b) favorire il ravvicinamento delle legislazioni e delle regolamentazioni verso standard più elevati in tutti i settori di pertinenza;
c) consolidare le istituzioni e gli organismi nazionali preposti all'elaborazione e all'attuazione effettiva delle politiche nei settori coperti dagli accordi di associazione, di partenariato e di altri  accordi multilaterali di cui la Comunità e/o i suoi Stati membri e i Paesi partner siano parti;
d) promuovere lo Stato di diritto e buon governo, in particolare rafforzando l’efficienza dell'amministrazione pubblica e l'imparzialità e l’efficienza del potere giudiziario e  sostegno alla lotta contro la corruzione e le frodi;
e) promuovere lo  sviluppo sostenibile;
f)  sostenere lo sviluppo regionale e locale nelle zone rurali e urbane, al fine di ridurre gli squilibri e migliorare la  capacità di sviluppo regionale e locale;
g) promuovere la protezione ambientale, conservazione della natura e gestione sostenibile delle risorse naturali, comprese le acque;
h)  sostenere le politiche volte alla riduzione della povertà, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo del millennio dell'ONU;
i) sostenere le politiche volte a promuovere lo sviluppo sociale, l'inclusione sociale, la parità tra i sessi, la non discriminazione, l'occupazione e la protezione sociale, inclusa la protezione dei lavoratori migranti, il dialogo sociale e il rispetto dei diritti sindacali e delle norme fondamentali in materia di lavoro, compreso il lavoro infantile;
j) sostenere le politiche a favore della salute, dell’istruzione e della formazione;
k) garantire la promozione e la difesa dei diritti umani e delle libertà fondamentali;
l) incoraggiare il processo di democratizzazione, segnatamente tramite azioni di monitoraggio e assistenza elettorali;
m) stimolare lo sviluppo della società civile e delle ONG;
n) incentivare lo sviluppo dell’economia di mercato, comprese le misure volte a sostenere il settore privato, ad incoraggiare gli investimenti e a promuovere gli scambi mondiali;
o) incoraggiare la cooperazione nei settori dell’energia, delle telecomunicazioni e dei trasporti, soprattutto per quanto riguarda le interconnessioni, le reti e il relativo sfruttamento, la sicurezza nel settore dei trasporti internazionali e dello sfruttamento delle fonti di energia, le fonti di energia rinnovabili, l’efficacia energetica e i trasporti non inquinanti;
p) dare sostegno ad azioni mirate ad una maggiore sicurezza alimentare per i cittadini, segnatamente nel settore sanitario e fitosanitario;
q) garantire una gestione delle frontiere efficace e sicura;
r) promuovere la cooperazione in materia di giustizia e affari interni, comprese questioni quali il diritto d’asilo e la migrazione, e le azioni volte a combattere e a prevenire il terrorismo e la criminalità organizzata, inclusi aspetti quali il finanziamento, il riciclaggio del danaro e la frode fiscale;
s) sostenere la cooperazione amministrativa in vista di una maggiore trasparenza e di uno scambio più intenso di informazioni in materia fiscale, al fine di combattere la frode e l’evasione;
t) incentivare la partecipazione ad attività comunitarie nel settore della ricerca e dell’innovazione;
u) incoraggiare la cooperazione tra gli Stati membri e i paesi partner nel settore dell’insegnamento superiore e della mobilità degli insegnanti, dei ricercatori e degli studenti;
v) stimolare la comprensione interculturale, i contatti tra i popoli, la cooperazione tra le società civili, nonché gli scambi tra i giovani;
w) sostenere la cooperazione nel settore della tutela del patrimonio storico e culturale al fine di promuoverne le potenzialità di sviluppo, anche attraverso il turismo;
x) potenziare la partecipazione dei paesi partner ai programmi e alle agenzie comunitari;
y) dare impulso alla cooperazione transfrontaliera nell’intento di promuovere lo sviluppo economico, sociale e ambientale sostenibile delle regioni frontaliere;
z) far progredire la cooperazione e l’integrazione regionali;
aa) fornire sostegno nelle situazioni di post crisi, segnatamente in termini di aiuti ai profughi e agli sfollati, e contribuire alla prevenzione dei conflitti e alla preparazione alle catastrofi;
bb) dare impulso alla comunicazione e promuovere gli scambi tra i partner per quanto riguarda le misure e le attività finanziate nell’ambito dei programmi;
cc)  affrontare problemi tematici comuni nei settori di interesse reciproco e sostenere qualsiasi altro obiettivo attinente al campo di applicazione del presente regolamento.

Azioni:
L’assistenza comunitaria finanzia programmi, progetti o altri tipi di misure, che contribuiscano alla realizzazione degli obiettivi del programma.

Il sostegno è previsto sotto forma di:
a) programmi nazionali o multinazionali di assistenza a un paese partner o relativi alla cooperazione regionale e subregionale tra due o più paesi partner, cui è prevista la partecipazione degli Stati membri;
b) programmi tematici, relativi ad uno o più problemi specifici condivisi da diversi paesi partner e che possono essere di rilevanza per uno o più Stati membri;
c) programmi di cooperazione transfrontaliera che riguardano la cooperazione tra uno o più Stati membri e uno o più paesi partner e che interessano regioni che confinano con la parte comune delle frontiere esterne dell’Unione europea di loro competenza.


L’assistenza comunitaria può inoltre essere finalizzata:
- al finanziamento di misure mirate di cooperazione amministrativa, che  implichino la partecipazione di esperti del settore pubblico provenienti dagli  Stati membri, conformemente a norme specifiche in materia;
- a sostegni finanziari settoriali o generali, qualora il paese partner dia prova di  sufficiente trasparenza, affidabilità ed efficacia nella gestione della spesa  pubblica e ove siano state poste in essere politiche settoriali o  macroeconomiche ben delineate, elaborate dal paese partner e approvate dai  suoi principali finanziatori, segnatamente le istituzioni finanziarie  internazionali del caso;
-  a programmi di sgravio del debito;
- alla contribuzione a beneficio della Banca europea per gli investimenti o di altri  intermediari finanziari, per il finanziamento di  prestiti, acquisizioni partecipative, fondi di garanzia o fondi di investimento;
- ad abbuoni di interesse, in particolare per i prestiti nel settore ambientale;
- alla sottoscrizione di assicurazioni contro i rischi non commerciali;
- al contributo a beneficio di un fondo istituito dalle organizzazioni  internazionali e regionali, da altri donatori o dai paesi partner;
- alla partecipazione in capitale a beneficio di istituzioni finanziarie  internazionali o di banche di sviluppo regionali;
- al finanziamento dei costi necessari alla gestione e alla supervisione efficaci di  progetti e programmi da parte dei paesi che beneficiano dell’assistenza  comunitaria;
- agli aiuti alimentari

Beneficiari

- Agenzie di sviluppo
- Imprese
- ONG
- Organizzazioni internazionali
- Parti sociali
- Persone fisiche
- Università
- Fondazioni
- Cooperative
- Associazioni

 

Il programma è aperto a:
Paesi dell'Unione Europea, Algeria, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Egitto, Georgia, Israele, Giordania, Libano, Libia, Moldavia, Marocco, Autorità palestinese della Cisgiordania e di Gaza, Federazione russa, Siria, Tunisia, Ucraina,  Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Montenegro, Serbia (incluso il Kosovo), Turchia, Norvegia, Islanda e Liechtenstein

Budget€ 11.181.000.000
Come partecipare

La programmazione per l’attuazione del programma varia in relazione alla tipologia di azioni.


Per i programmi nazionali o multinazionali sono adottati dei documenti di strategia, contenenti i programmi indicativi pluriennali dotati di specifici budget: sulla base dei documenti di strategia la Commissione adotta i c.d. programmi d’azione che  stabiliscono gli obiettivi perseguiti, i settori d’intervento, una descrizione delle azioni da  finanziare, i risultati attesi, le modalità di gestione, nonché l’importo del finanziamento previsto.


Per i programmi di cooperazione transfrontaliera sono adottati uno o più documenti di strategia specifici, sulla base dei quali vengono poi adottati i programmi operativi congiunti relativi ciascuno a una regione frontaliera. I programmi operativi congiunti sono programmi pluriennali relativi a una o un gruppo di frontiere e prevedono azioni  pluriennali volte al conseguimento di un insieme coerente di priorità. In seguito all’adozione dei programmi congiunti la Commissione conclude con Paesi partecipanti un accordo di finanziamento. I programmi congiunti sono di norma gestiti da una Autorità di gestione congiunta, eventualmente coadiuvata da un Segretariato tecnico congiunto; le regioni frontaliere su cui saranno attivati i programmi congiunti sono stabilite dalla Commissione.

I programmi operativi congiunti ricevono contributi anche dal FESR.